<<84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'
articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico.>>.