Art. 4
(Clausole di salvaguardia)
1. In esito alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo la misura dell'assegno vitalizio non può subire una percentuale di riduzione superiore a quella risultante applicando alla misura stessa le aliquote progressive per scaglioni stabilite nella Tabella B allegata alla presente legge, con riferimento ai moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra la misura dell'assegno vitalizio spettante e la misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.
2. L'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, come disciplinata al comma 1, non trova attuazione nel caso la stessa comporti una riduzione della misura dell'assegno vitalizio superiore a quella risultante dalla rideterminazione prevista dall'articolo 2.
3. In ogni caso, la misura dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto non può essere inferiore a un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che la misura dell'assegno o della relativa quota, secondo quanto previsto dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già inferiore a tale soglia.