Legge regionale 03 maggio 2019, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Art. 6
 (Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
6. Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.
Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 211, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.