Art. 2
(Sagre e feste locali e fiere tradizionali)
1. Ai fini della presente legge, si intendono, per sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attivitą di intrattenimento.