Art. 13
(Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. In questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene con cadenza bimestrale, nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, del medesimo articolo 6, salva diversa deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 8, l'obbligo di apertura operativa dello Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee decorre trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.