Legge regionale 03 maggio 2019, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Capo II
 Misure contributive e di semplificazione
Art. 3
2. I soggetti istanti devono essere in possesso, al momento della domanda, dell'autorizzazione del proprietario a effettuare i lavori indicati nella stessa.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 o a sede legale o locale dei soggetti di cui al comma 1, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni medesimi.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono assegnati con procedimento valutativo di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie. La tipologia di soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidano sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
6. La graduatoria conserva validità massima di tre anni dalla data del decreto con cui è approvata. Lo scorrimento è ammesso nei limiti delle risorse che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria.
7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000. Nel caso di immobili o impianti di proprietà privata, si applica il vincolo di destinazione per tre anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a rendiconto.
8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 65, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 65, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 65, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 65, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 22/2020
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 174, lettera a), L. R. 12/2025
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 174, lettera b), L. R. 12/2025
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 174, lettera c), L. R. 12/2025
10 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 4
 (Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 91, L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 209, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 209, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 209, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
11 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 209, lettera d), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 209, lettera e), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 209, lettera f), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 209, lettera g), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 5
 (Contributi per corsi di formazione)
3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2019
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 5, L. R. 13/2020
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 10/2023
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 130, lettera a), L. R. 7/2024
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 130, lettera b), L. R. 7/2024
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 8/2024
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 210, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 210, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 6
 (Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
6. Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.
Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 211, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 8
 (Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee)
1. La Regione riconosce il ruolo e l'esperienza del Comitato regionale FVG delle Pro Loco d'Italia di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che istituisce uno sportello informativo per l'assistenza nell'organizzazione degli eventi di cui alla presente legge con lo scopo di fornire informazioni, consulenza e assistenza agli organizzatori di eventi in Friuli Venezia Giulia.
2. Lo sportello di cui al comma 1 potrà avere sedi dislocate sul territorio regionale.
4. Per la finalità di cui al presente articolo, la Regione assegna al Comitato di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, un contributo annuale a sollievo degli oneri relativi alle attività di cui ai commi 1 e 3.
4 bis. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 4, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di attività turistiche.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 30, comma 3, L. R. 10/2023
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 131, L. R. 7/2024
Capo III
 Rilievo finanziario e disposizioni transitorie e finali
Art. 12
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante prelevamento per complessivi 630.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.