Legge regionale 03 maggio 2019, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Capo II
 Misure contributive e di semplificazione
Art. 3
3. La tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 65, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 65, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 65, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 65, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 22/2020
Art. 4
 (Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 91, L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023
Art. 5
 (Contributi per corsi di formazione)
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.
3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2019
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 5, L. R. 13/2020
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 10/2023
Art. 6
 (Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le somme erogabili per ciascun bimestre sono pari a 1/6 delle somme complessivamente erogabili su base annua.
5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente articolo, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
6. Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.
Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
 (Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee)
1. La Regione riconosce il ruolo e l'esperienza del Comitato regionale FVG delle Pro Loco d'Italia di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che istituisce uno sportello informativo per l'assistenza nell'organizzazione degli eventi di cui alla presente legge con lo scopo di fornire informazioni, consulenza e assistenza agli organizzatori di eventi in Friuli Venezia Giulia.
2. Lo sportello di cui al comma 1 potrà avere sedi dislocate sul territorio regionale.
4. Per la finalità di cui al presente articolo, la Regione assegna al Comitato di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, un contributo annuale a sollievo degli oneri relativi alle attività di cui ai commi 1 e 3.
5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di attività turistiche.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 30, comma 3, L. R. 10/2023
Capo III
 Rilievo finanziario e disposizioni transitorie e finali
Art. 12
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante prelevamento per complessivi 630.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.