Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TITOLO V

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25 /2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA

Capo I

Modifiche urgenti alla legge regionale 25/2017 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

Art. 59

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/2017)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:

a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;

b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;

c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;

d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati. I corsi sono tenuti da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata del certificato di superamento della prova orale, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;

b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;

b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;

c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.>>.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/2017)

1. All'articolo 4 della legge regionale 25/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<anche ai non residenti in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai residenti in Regione e non>>;

b) alla lettera b) del comma 5 le parole <<non inferiore a 5 euro.>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a 5 euro, oppure siano associati di un'associazione micologica che soggiornano per almeno tre notti consecutive sul territorio regionale e che ne abbiano dato previa comunicazione, su carta intestata, all'Unione territorialmente competente, anche per il tramite delle strutture ricettive; la presente disposizione, a eccezione del requisito dell'utilizzo di carta intestata, si applica anche ai cittadini non associati a un'associazione micologica, purché muniti di patentino e degli altri requisiti previsti dalla legge.>>;

c) al comma 6 dopo le parole <<è effettuato>> sono aggiunte le seguenti: <<e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi>>;

d) al comma 7 la parola <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Art. 61

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7.>>.

Art. 62

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;

b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 25/2017 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:

a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;

b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.>>.

Art. 64

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 25/2017)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25/2017 dopo le parole <<lettera b)>> sono aggiunte le seguenti: <<, o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta>>.

Capo II

Norme urgenti in materia di caccia

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis

(Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'individuazione dei registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I registri obbligatori sono:

a) il registro dei soci;

b) il registro degli abbattimenti della selvaggina ungulata;

c) il registro dei contrassegni.

3. La Giunta regionale, in sede di adozione della modulistica dei registri di cui al comma 2, può individuare modalità uniformi di tenuta dei registri.

4. L'Assemblea dei soci della Riserva di caccia di cui all'articolo 14, comma 5, può prevedere, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria validamente costituita, il registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, il registro o le schede di braccata, il registro o elenco delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).>>.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 la parola <<contributi>> è sostituita dalla seguente: <<incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 le parole <<sono indicate>> sono sostituite dalle seguenti: <<il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992,>>.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.>>.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio.>>.

6. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 le parole <<dei contributi>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli incentivi>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2018)

1. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), la parola: <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<incentivo>>.