Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Capo I

Norme urgenti in materia di attività culturali

Art. 47

(Norme urgenti in materia di finanziamenti al Comune di Gorizia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole <<di investimento>> sono soppresse e le parole <<rispettivamente di 100.000 euro in parte corrente e di 100.000 euro in parte capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 200.000 euro>>;

b) al comma 10 le parole <<di investimento>> sono soppresse.

2. La domanda di contributo presentata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, è fatta salva a tutti gli effetti e a tal fine è opportunamente integrata a valere sull'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 1, lettera a).

Art. 48

(Finanziamento ai musei privati di interesse regionale)

1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) un contributo di 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;

b) un contributo di 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";

c) un contributo di 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".

2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

Art. 49

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

2. All'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato.

3. Gli articoli 6 e 12 bis della legge regionale 16/2014 sono abrogati.

4. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 109 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

Art. 50

(Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica)

1. La vigente convenzione, prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4.

2. Il regolamento di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione con riferimento alla rendicontazione del finanziamento erogato dalla Regione.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività musicale nel territorio regionale, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, la Regione è autorizzata a sostenere, nel limite massimo di 350.000 euro, l'attività concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia (di seguito Orchestra).

4. La concessione del finanziamento di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di un programma di intervento dell'Orchestra, da svolgersi fino al mese di luglio 2019 nell'ambito del territorio regionale e la sua erogazione è subordinata alla comunicazione dell'avvenuto adempimento al 31 luglio 2019 delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, assunte nei confronti dei componenti dell'Orchestra.

Art. 51

(Norme urgenti in materia di finanziamento dell'Università popolare di Trieste)

1. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro.

2. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2019 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Fino al completamento del programma di intervento di cui comma 2 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014.

Art. 52

(Proroga del termine di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26/2007 concernente il Fondo regionale per la minoranza slovena)

1. Per l'anno 2019, il termine del 31 marzo di cui all' articolo 21, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è prorogato al 31 luglio 2019.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 53

(Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana)

1. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.