Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 50

(Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica)

1. La vigente convenzione, prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4.

2. Il regolamento di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione con riferimento alla rendicontazione del finanziamento erogato dalla Regione.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività musicale nel territorio regionale, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, la Regione è autorizzata a sostenere, nel limite massimo di 350.000 euro, l'attività concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia (di seguito Orchestra).

4. La concessione del finanziamento di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di un programma di intervento dell'Orchestra, da svolgersi fino al mese di luglio 2019 nell'ambito del territorio regionale e la sua erogazione è subordinata alla comunicazione dell'avvenuto adempimento al 31 luglio 2019 delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, assunte nei confronti dei componenti dell'Orchestra.