Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 35

(Criteri per il pagamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016)

1. Il pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), può avvenire in forma rateizzata secondo le seguenti modalità:

a) gli interessati richiedono la rateizzazione entro il 31 gennaio 2020;

b) il periodo di rateizzazione è pari a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro;

c) il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;

d) l'importo della singola rata si calcola applicando all'importo dovuto l'ammortamento a rate costanti secondo il metodo "alla francese", con tasso di interesse pari a quello legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la rateizzazione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, ove viene individuato l'importo della rata e la prima scadenza;

f) in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.