Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 33

(Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)

(7)

1. Al fine di contrastate le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.

2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.

2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.

(5)

3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.

4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:

a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;

b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.

(1)

5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.

7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:

a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;

b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;

c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;

e) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, predisposte su modello messo a disposizione attraverso il sito internet della Regione.

7 bis.

( ABROGATO )

(2)(6)

8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.

(3)

9. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".

(4)

10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.

Note:

Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021

Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021

Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021

Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021

Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023