Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

<<Art. 88

(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)

1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.>>;

b) gli articoli 89, 90 e 91 sono abrogati.