Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 2/2002)
1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:
<<Art. 88
(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)
1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.>>;
b) gli articoli 89, 90 e 91 sono abrogati.