Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<aree di cava autorizzate>> sono inserite le seguenti: <<comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.>>.