Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Capo I
 Misure di semplificazione
Art. 68
 (Norme in materia di sicurezza urbana)
1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.
Art. 69
 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.

Art. 74
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.>>.

Art. 75
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.
Art. 76
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è inserito il seguente:
<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.

Art. 77
1.
Al comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2018 le parole <<nelle intese di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018,>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),>>.

Art. 78
 (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
Art. 83
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)
1.
Il quinto e il sesto comma dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

(1)
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 11, comma 6, L. R. 16/2019
Art. 84
 (Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.