Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitivitą regionale.
Capo III
 Norma transitoria in materia di sport
Art. 58
 (Norma transitoria in materia di sport)
1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalitą di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , per le domande di contributo di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 , le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.