Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
TITOLO IV
 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Capo I
 Norme urgenti in materia di attività culturali
Art. 48
 (Finanziamento ai musei privati di interesse regionale)
2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
Art. 49
4.
Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 109 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

Art. 53
 (Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana)
1. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.
Capo II
 Norme urgenti in materia di sport
Capo III
 Norma transitoria in materia di sport
Art. 58
 (Norma transitoria in materia di sport)
1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , per le domande di contributo di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 , le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.