Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Capo III
 Semplificazione per le attività produttive in genere
Art. 27
 (Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001, come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
Art. 28