Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Capo II
 Disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica
Art. 24
 (Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.
3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.
Art. 25
 (Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;
b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;
c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;
d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;
e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.
3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 26
1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, L. R. 13/2020