Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
TITOLO III
 MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL'AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE
Capo I
 Misure di promozione in materia di turismo
Art. 20
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente: <<

2. All'articolo 22 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.>>;

4.
L'articolo 25 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Bed and breakfast)
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.>>.

7.
Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 31 bis
 (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni).>>.

Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera q), L. R. 11/2022
Art. 23
Capo II
 Disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica
Art. 24
 (Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.
3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.
Art. 25
 (Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;
b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;
c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;
d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;
e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.
3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 26
1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, L. R. 13/2020
Capo III
 Semplificazione per le attività produttive in genere
Art. 27
 (Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001, come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
Art. 28
Capo IV
 Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano
Art. 33
2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.
2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.
3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.
8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.
10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.
Note:
1 Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021
3 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021
6 Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023
Art. 34
 (Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;
b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.
7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 35
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 40
 (Rimodulazione di scadenze)
1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostitute dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.
4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41
1. All'articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Capo V
 Misure di perequazione per i cittadini della Regione
Art. 44
1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esisti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007, beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
Capo VI
 Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive
Art. 46
 (Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015, le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.
3. La violazione dell'obbligo di cui dall'articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.
4. I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo articolo 100 della legge regionale 29/2005 che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.
5.
Il personale di cui all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005, approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.
9. Nelle more della rivisitazione complessiva dell'albergo diffuso, il numero dei posti letto disponibili complessivamente gestiti da ogni società di gestione non può essere inferiore a sessanta.