Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitivitą regionale.
Art. 76
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), č inserito il seguente:
<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonāl pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.