Al
primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44
(Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), dopo le parole <<
adeguatamente aerata
>> sono aggiunte le seguenti: <<
o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia
>>.