Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Misure urgenti per il recupero della competitivitā regionale.
Art. 69
(Modifica all'
articolo 32 della legge regionale 12/2011
in materia funeraria e di polizia mortuaria)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12
(Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), č aggiunto il seguente:
<<2 bis.
Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del
Codice civile
, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.