Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitivitā regionale.
Art. 69
 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), č aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.