Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 68
 (Norme in materia di sicurezza urbana)
1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.