Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitivitą regionale.
Art. 58
 (Norma transitoria in materia di sport)
1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalitą di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , per le domande di contributo di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 , le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.