Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 53
 (Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana)
1. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.