Art. 50
(Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica)
3. Al fine di garantire la continuitā dell'attivitā musicale nel territorio regionale, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'
articolo 17 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, la Regione č autorizzata a sostenere, nel limite massimo di 350.000 euro, l'attivitā concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia (di seguito Orchestra).
4. La concessione del finanziamento di cui al comma 3 č subordinata alla presentazione di un programma di intervento dell'Orchestra, da svolgersi fino al mese di luglio 2019 nell'ambito del territorio regionale e la sua erogazione č subordinata alla comunicazione dell'avvenuto adempimento al 31 luglio 2019 delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, assunte nei confronti dei componenti dell'Orchestra.