Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitivitā regionale.
Art. 48
 (Finanziamento ai musei privati di interesse regionale)
2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attivitā svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, č erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo č effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.