al comma 9 le parole <<di investimento>> sono soppresse e le parole <<rispettivamente di 100.000 euro in parte corrente e di 100.000 euro in parte capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 200.000 euro>>;
b)
al comma 10 le parole <<di investimento>> sono soppresse.
2. La domanda di contributo presentata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, č fatta salva a tutti gli effetti e a tal fine č opportunamente integrata a valere sull'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 1, lettera a).