Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 44
1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esisti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007, beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.