Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 33
2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.
2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.
3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.
8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.
10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.
Note:
1 Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021
3 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021
6 Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023