Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), dopo le parole <<adeguatamente aerata>> sono aggiunte le seguenti: <<o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia>>.