Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all'effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, la Regione č autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all'
articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei soggetti destinatari dei beni medesimi.