<<2 bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;
b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.>>.