<<5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;
b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.>>.