<<4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.>>.