Legge regionale 08 marzo 2019 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;>>;

b) alla lettera a) la parola <<sino>> è sostituita dalle seguenti: <<da 1.001>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente:

<<3 bis. Nei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2013)

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2013 dopo le parole <<assegnati al consiglio>> sono inserite le seguenti: <<, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 104 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

<<2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.>>.

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, la deliberazione della Giunta regionale è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole <<31 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 2020>>.

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 marzo 2021.

4. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2020>>.

5.

( ABROGATO )

(2)

6.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 6 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.

Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021

Art. 8

(Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)

1. Nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano di età.

2. Qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

3. Il Commissario regge l'Unione fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Al Commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.

Art. 9

(Modifiche a descrizioni di interventi riportate nella Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021", relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Fanna riportata al numero progressivo 20: "Edilizia scolastica: Realizzazione nuova sede Direzione Didattica di Fontanafredda" è sostituita dalla seguente: "Demolizione e ricostruzione Scuola primaria";

b) alla descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Martignacco, riportata al numero progressivo 30, le parole <<4° lotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<5° lotto>>;

c) la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Spilimbergo riportata al numero progressivo 66: "Intervento sul piazzale antistante scuola Mosaicisti" è sostituita dalla seguente: "Intervento di completamento ex caserma dei Carabinieri da destinare a spazi espositivi della scuola Mosaicisti del Friuli e realizzazione del piazzale antistante".

Art. 10

(Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente in essa individuati sono sostituiti dai seguenti:

N.INTERVENTOMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
6512CULTURA E SPORT
25512CULTURA E SPORT
38512CULTURA E SPORT
45912AMBIENTE ED ENERGIA
54512CULTURA E SPORT
56512CULTURA E SPORT
66522INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
97512CULTURA E SPORT
102512CULTURA E SPORT
105512CULTURA E SPORT
106512CULTURA E SPORT
107512CULTURA E SPORT
111512CULTURA E SPORT

Art. 11

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29/2018)

1. Alla lettera d) del comma 33 dell'articolo 11 della legge regionale 29/2018 la parola <<2018>> è sostituita dalla seguente: <<2019>>.

Art. 12

( ABROGATO )

(2)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 11.080.000 euro, suddivisa in ragione di:

a) 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

c) 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:

a) 1.430.000 euro per l'anno 2019, 3.460.000 euro per l'anno 2020, 2.090.000 euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, un milione di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

c) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

d) 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione