Art. 8
(Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'
articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano di età.
2. Qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.
3.
Il Commissario regge l'Unione fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
4. Al Commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.