Art. 6
(Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)
2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.
3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 marzo 2021.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
2 Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021