Legge regionale 08 marzo 2019, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.
Art. 5
1.
Il
comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.>>.
2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, la deliberazione della Giunta regionale è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.