Legge regionale 22 febbraio 2019 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Art. 34

(Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 13/2018)

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente titolo:

<<TITOLO IV BIS

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Capo I

Programmazione e partecipazione

Art. 52 bis

(Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, la Regione, sulla base delle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, adotta con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia a valere per l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione regionale può adottare, ove ricorrano le condizioni, un Piano riferito a più anni scolastici.

2. Le tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa tengono conto e sono coordinate con i settori di competenza della Regione in materia di edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di salute, di politiche sociali e disabilità, di famiglia, di sistemi informativi e di funzione pubblica e considerano una dimensione temporale di medio-lungo periodo.

Art. 52 ter

(Tavolo di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione. A tale tavolo partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di formazione, di famiglia, di infrastrutture ed edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di autonomie locali, di salute e politiche sociali e di sistemi informativi.

2. Il tavolo viene convocato dall'Assessore competente in materia di istruzione. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipa l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia. Possono partecipare altresì, su invito del Presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 52 quater

(Reti territoriali per l'istruzione)

1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'articolo 52 bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti.

2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale.

3. Nel promuovere la costituzione delle reti di cui al comma 2 la Regione tiene conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica e che limitano la disponibilità della dotazione organica, e delle specificità presenti nel sistema scolastico regionale, quali il forte decremento demografico, la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.>>.