Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 3
 (Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge di stabilità 2007), contribuisce finanziariamente alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale, attraverso corsi individuati e organizzati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.