Legge regionale 12 febbraio 2019 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/10/2019

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è sostituito dal seguente:

<<4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 5 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a bis) il Consiglio di amministrazione;>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, di componente delle Assemblee locali, di componente del Consiglio di amministrazione, è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).>> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016).>>;

b) al comma 2 le parole << all'articolo 4 della legge regionale 26/2014>> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 47 della legge regionale 20/2016>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.>>;

d) al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere k) e l) sono abrogate;

2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

<<m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;>>;

3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

<<n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;>>;

4) la lettera o ter) è sostituita dalla seguente:

<<o ter) all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 5/2016)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;

b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;

c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti interni;

e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;

h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;

i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

k) individua e definisce le previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 7 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni fra gli Enti;

e) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge;

f) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 5/2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5/2016 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;

b) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione, contenente il budget economico e il budget finanziario;

c) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di esercizio;

d) provvede alla predisposizione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali e ne redige i processi verbali;

f) definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

g) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;

h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione.>>.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 5/2016)

1. L'articolo 11 della legge regionale 5/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Compensi)

1. Ai compensi dei componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 8, si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennità degli amministratori degli Enti locali. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.>>.

Art. 8

(Modifiche agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016 dopo le parole << dell'AUSIR>> sono inserite le seguenti: << di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 14>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2016 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: << Anteriormente alla formulazione della proposta di approvazione del Piano d'ambito all'Assemblea regionale d'ambito, il Consiglio di amministrazione trasmette alle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche e di gestione dei rifiuti la documentazione del Piano o dei relativi aggiornamenti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione la Giunta regionale può formulare osservazioni e prescrizioni, in merito alla coerenza con la pianificazione regionale, che l'AUSIR è tenuta a recepire nel Piano d'ambito in sede di approvazione.>>.

Art. 9

(Norma di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 ottobre 2019.