Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/10/2019

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 4
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;
c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti interni;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;
h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;