Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 13

(Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018)

1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), all'articolo 2 e comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 e commi 2 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 dell'articolo 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale.

2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.

2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.

(1)

3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 è disposta con legge regionale e solo a parità di Missione e Programma già codificati.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 13/2020