Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Capo III
 Modifiche alla legge regionale 6/2006, disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 14
1.
L'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 (Servizio sociale dei Comuni)
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.>>.

Art. 16
1.
L'articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<< Art. 18
 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

Art. 18
1.
L'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.>>.

Art. 19
1.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:

Art. 20
 (Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni)
1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'articolo 16, sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre l'1 gennaio 2020.
3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 18, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 14.
Art. 22
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. In via di interpretazione autentica, all'articolo 3 della legge regionale 19/2003 le parole <<con criteri imprenditoriali>> devono intendersi <<con autonomia imprenditoriale>>, in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.