Art. 25
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dall'1 gennaio 2019.