Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Art. 22
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. In via di interpretazione autentica, all'articolo 3 della legge regionale 19/2003 le parole <<con criteri imprenditoriali>> devono intendersi <<con autonomia imprenditoriale>>, in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.