Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di proseguire nell'attività di realizzazione di servizi ferroviari con materiale storico finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e alla valorizzazione turistica del territorio, in relazione sia alla qualificazione della ferrovia Sacile - Gemona quale ferrovia turistica ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), sia alle peculiarità storico/ambientali degli altri contesti regionali serviti dalla ferrovia, anche in correlazione con la Rete delle Ciclovie Regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare specifiche risorse finalizzate alla stipula di convenzioni con Fondazione FS per la realizzazione dei relativi servizi.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
8. Sono ammissibili le istanze presentate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
11. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 10, è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
13. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 5 ter, della legge regionale 22/1987, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
16. In esecuzione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 22/1987 e dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), e al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione e un incremento dei traffici marittimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare, nel porto regionale di Porto Nogaro, gli interventi di infrastrutturazione necessari a migliorare e ampliare la viabilità di accesso al porto, nonché a sostenere l'intervento per l'interramento della linea elettrica.
16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
19. Alle finalità di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 18, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. Alle finalità di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23/2007, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
22. In relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), gli stanziamenti previsti alla Tabella F per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010 , n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e allocati alla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 4 (Altri trasporti), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono stabiliti nella misura di 3.200.000 euro per l'anno 2019, di 3.300.000 euro per l'anno 2020, di 3.550.000 euro per l'anno 2021, di 3.850.000 euro per l'anno 2022, di 4.200.000 euro per l'anno 2023, di 4.500.000 euro per l'anno 2024 e di 4.800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale al fine di sostenere il piano di interventi volto al completamento della infrastrutturazione delle aree esistenti e alla realizzazione di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche del porto di Trieste.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 27/1996 e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").
26. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 25.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella F di cui al comma 31.
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Comma 22 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 28 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
3 Comma 29 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
4 Comma 30 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
5 Parole aggiunte al comma 22 bis da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
6 Comma 22 ter aggiunto da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
7 Comma 16 bis aggiunto da art. 5, comma 12, L. R. 22/2020
8 Comma 16 ter aggiunto da art. 5, comma 12, L. R. 22/2020
9 Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 18, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.