Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 20/2015, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla costituzione di parchi tematici per la diffusione e formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile, sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
12. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 11, lettera a), e comma 32 bis, della legge regionale 45/2017, come inserito dal comma 11, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
14. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 14/2018, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18. Il contributo di cui al comma 15 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
21. Con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 20, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
23. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
26. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2020
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 32, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Comma 15 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
7 Comma 16 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
8 Comma 17 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
9 Comma 18 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
10 Comma 19 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.