Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 .
3. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono predeterminati, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari. Non è consentita l'erogazione in via anticipata.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
5. All'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 3/2015 l'Amministrazione regionale, d'intesa con il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. è autorizzata a costituire, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, una fondazione finalizzata ad avviare, sviluppare e coordinare i cluster per il settore dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale 3/2015>>;.

6. Per le finalità previste dai commi 4 e 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 20/2015, come modificati dal comma 5, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale e normativo dell'opera di presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in comune di Gemona del Friuli.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 e la contestuale richiesta di liquidazione sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
10. Il contributo di cui al comma 8 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 245.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare al Consorzio di bonifica Pianura Friulana, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, interventi di ristrutturazione e ripristino della funzionalità delle reti irrigue a scorrimento.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
14. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari", contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
15. La domanda di contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo 2019, corredata della documentazione di cui all'articolo 2, comma 99, della legge regionale 14/2016. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 97, della medesima legge regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso e senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agrario, agroalimentare e agroindustriale" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.
18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale). La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
20. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera j) ter, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione dei contrassegni di cui all'articolo 44 bis della medesima legge regionale, da assegnare ai cacciatori che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di volatili come richiami vivi.
21. Per le finalità previste dal comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della a Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per il completamento del Capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del comprensorio, in Comune di Latisana.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 e la contestuale richiesta di liquidazione è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per l'acquisto di impianti e attrezzature e per la realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del macello di cui la Comunità abbia disponibilità per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, al fine di consentire l'adeguamento funzionale delle linee di macellazione dei suini e dei bovini.
27. La domanda del contributo di cui al comma 26 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari ed è corredata del preventivo dettagliato di spesa, della relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento e dei relativi elaborati grafici.
28. Il contributo di cui al comma 26 è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
30. All'articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.>>.

32. Al fine di mantenere e accrescere la massima e reciproca collaborazione istituzionale a tutela dei beni e dell'ambiente, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in presenza di emergenze nel territorio della Regione, il Servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzato ad acquistare mezzi e attrezzature da concedere in comodato d'uso gratuito alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, per le esigenze operative dei Comandi provinciali.
33. I beni concessi in comodato ai sensi del comma 32 fanno parte dei mezzi del Corpo forestale regionale e i Vigili del Fuoco sono autorizzati ad impiegare gli stessi anche al di fuori del territorio regionale, in relazione ad emergenze o esercitazioni ai fini di antincendio boschivo e di pubblica incolumità.
36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
38. Le risorse di cui al comma 37, lettera a), sono concesse ed erogate d'ufficio.
39. Le risorse di cui al comma 37, lettera b), sono concesse sulla base di apposita istanza da presentarsi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata di un preventivo di spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 37, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
41. Per le finalità previste dal comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
42. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 18 da art. 40, comma 3, L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 34 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 35 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
5 Parole sostituite al comma 35 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
6 Lettera a) del comma 30 abrogata da art. 3, comma 95, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Lettera b) del comma 30 abrogata da art. 3, comma 95, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Comma 31 abrogato da art. 3, comma 95, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2022